Chi siamo

L'Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.) è una OdV che nasce nel novembre 2001 ad opera di un gruppo piuttosto eterogeneo di amici, accomunati dalla passione per la conoscenza e l'osservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali in genere.  La partecipazione (come volontari) ad attività di censimento organizzata da STERNA (Studi Ecologici Ricerca Natura Ambiente) per conto dell'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena e dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, ci ha condotto a vivere esperienze aggregative molto stimolanti e divertenti..

L'Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.)      ha come finalità costitutiva la promozione e la realizzazione di tutte quelle attività volte all'aumento dell'interesse ed al miglioramento della conoscenza (dei soci e della collettività) nei confronti della fauna selvatica e degli ecosistemi ad essa pertinenti , relativamente a tutti gli aspetti biologici ed eco-etologici delle varie specie, al fine di favorirne il rispetto, la diffusione e l'eventuale corretta fruizione.

 

L'Associazione si propone inoltre come momento aggregativo fra tutti coloro che, con modalità ed intenti diversi, fruiscono del patrimonio ambientale e faunistico quali: naturalisti, escursionisti, cacciatori, protezionisti, tecnici operanti nel campo ambientale e faunistico e semplici cittadini; con l'obiettivo di contribuire, mediante una corretta informazione e la condivisione di attività operative sul territorio (censimenti, ricerche, momenti ludici, ecc.), al superamento di atteggiamenti di diffidenza reciproca che caratterizzano e rendono ancora problematico il dialogo fra i diversi frequentatori della natura.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione intende promuovere le seguenti attività:

  • Realizzazione di censimenti, studi e ricerche (in collaborazione con enti ed amministrazioni pubbliche e private) relativi alla determinazione della consistenza, struttura, dinamica e caratteristiche eco-etologiche delle popolazioni di fauna selvatica.
  • Realizzazione di studi e ricerche finalizzati all'individuazione, conoscenza e conservazione di zone caratterizzate da elementi di particolare interesse naturalistico, faunistico, paesaggistico e ambientale.
  • Promozione e realizzazione di corsi di formazione, finalizzati ad una dettagliata conoscenza delle caratteristiche biologiche e comportamentali della fauna selvatica, rivolti a tutta la cittadinanza interessata (soci e non).
  • Organizzazione di incontri informativi con membri di gruppi ed associazioni venatorie, rappresentanti del mondo protezionistico e GEV finalizzati al coinvolgimento degli stessi nell'Associazione, alla loro sensibilizzazione alle tematiche ambientali e gestionali ed a favorire un confronto costruttivo fra realtà sociali normalmente antagoniste.
  • Acquisizione produzione e diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico atto ad incrementare l'interesse pubblico nei confronti della fauna selvatica.
  • Organizzazione (anche in collaborazione con altri Organismi ed Enti Istituzionali) di attività culturali, conferenze, dibattiti, seminari ed incontri inerenti lo scopo sociale.
  • Gestione, sia diretta che per conto terzi, di strutture e/o attività di carattere sociale, ricreativo e scientifico pertinenti alle finalità costitutive.
  • Gestione, in collaborazione con gli Enti e le Autorità preposti, di centri di cura, recupero e riabilitazione della fauna selvatica.
  • Collaborazione con enti ed amministrazioni pubbliche per la divulgazione, conoscenza e applicazione dei criteri fondamentali di una corretta gestione faunistica.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “A.Ri.F.” ODV

Arte. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICHE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. N. 3 luglio 2017, n. 117 e smi (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata “A.Ri.F. (Associazione Rilevatori Faunisti) ODV” (d'ora in avanti Associazione).


Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Via Pedriali 12 - 47121 Forlì. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.


Arte. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

promuove la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente e della fauna selvatica mediante gestione, progettazione, allestimento di strutture museali ed espositive nel settore delle scienze naturali, nonché centri di educazione ambientale, e centri preposti alla didattica e divulgazione delle scienze naturali. Persegue inoltre la promozione, divulgazione e diffusione di contenuti scientifici e divulgativi relativi alle scienze naturali, anche mediante la realizzazione di eventi pubblici, conferenze, mostre, corsi, percorsi didattici e divulgativi, ideazione e realizzazione di poster, pubblicazioni, prodotti multimediali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale; l'Associazione si propone In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

    • Realizzazione di censimenti, studi e ricerche (in collaborazione con enti ed amministrazioni pubbliche e private) relativi alla determinazione della consistenza, struttura, dinamica e caratteristiche eco-etologiche delle popolazioni di fauna selvatica.
    • Realizzazione di studi e ricerche finalizzati all'individuazione, conoscenza e conservazione di zone caratterizzate da elementi di particolare interesse naturalistico, faunistico, paesaggistico e ambientale.
    • Promozione e realizzazione di corsi di formazione, finalizzati ad una dettagliata conoscenza delle caratteristiche biologiche e comportamentali della fauna selvatica, rivolti a tutta la cittadinanza interessata (soci e non).
    • Organizzazione di incontri informativi con membri di gruppi ed associazioni venatorie, rappresentanti del mondo protezionistico e GEV finalizzati al coinvolgimento degli stessi nell'Associazione, alla loro sensibilizzazione alle tematiche ambientali e gestionali ed a favorire un confronto costruttivo fra realtà sociali normalmente antagoniste.
    • Acquisizione produzione e diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico atto ad incrementare l'interesse pubblico nei confronti della fauna selvatica.
    • Organizzazione (anche in collaborazione con altri Organismi ed Enti Istituzionali) di attività culturali, conferenze, dibattiti, seminari ed incontri inerenti allo scopo sociale.
    • Gestione, sia diretta che per conto terzi, di strutture e/o attività di carattere sociale, ricreativo e scientifico pertinenti alle finalità costitutive.
    • Collaborazione con enti ed amministrazioni pubbliche per la divulgazione, conoscenza e applicazione dei criteri fondamentali di una corretta gestione faunistica.


Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

            1.  attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
            2.  di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata attività direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
            3. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ei limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.


ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettano il presente Statuto. Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.


ARTE. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicate nel presente Statuto ed intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque delegare appositamente uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.


Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore età purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporre quale candidato per gli organi dell'Associazione

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (ie: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata AR o Pec con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio richiedente un previo impegno a non utilizzare le informazioni ei documenti appresi per attività concorrenti.


Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

    • all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
    • a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.


Arte. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;

- inefficacia temporanea dell'adesione e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di sentirsi personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusioni non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.


Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.


Arte. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro nazionale unico del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. N. N. NN NN 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.


Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali citazione associativa, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che racconto attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e smi


Arte. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e smi a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.


Arte. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


Arte. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

                  1. l'Assemblea dei Soci;
                  2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
                  3. il Presidente;


Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorrente in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci (maggiorenni) iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci. Eventuali altre associazioni iscritte, possono essere rappresentate da un socio delegato della medesima associazione (con delega firmata dal presidente in carica o dal suo vice); il rappresentante delegato avrà diritto di voto, equivalente ad un singolo voto. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.


Arte. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:

- approvazione del bilancio di esercizio;

- approvazione dei regolamenti interni;

- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;

- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.


Arte. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Arte. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decide – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultano, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.


Arte. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si decisione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.


Arte. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

    • il Presidente;
    • uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
    • il Tesoriere;
    • il Segretario;
    • i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.


Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e amministrazione straordinaria (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

    • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
    • dare esecuzione alle delibere assembleari;
    • formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
    • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
    • deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
    • individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e smi sperimentabili dall'Associazione;
    • deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e ricevere con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
    • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
    • elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
    • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
    • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.


Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

    • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
    • convocare l'Assemblea dei Soci;
    • sottoscrivere gli atti amministrativi efficaci dall'Associazione;
    • aprire e chiudere correnti conti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.


Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

    • provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurativi;
    • provvede al disbrigo della corrispondenza;
    • provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.


Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo ea tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.


Arte. 25- GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo.


Arte. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituiti ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.


Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e smi) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.


Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

*******


Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione A.Ri.F. OdV di Forlì, tenutasi a Forlì il 18 Giugno 2019